Indennità: il termine non è perentorio

Il termine entro il quale una farmacia rurale deve presentare l’istanza per riscuotere l’indennità non è perentorio.

Il principio è stato affermato dal Tar Emilia-Romagna, Sezione Parma, con la sentenza n. 394 del 2025. Il Giudice Amministrativo sostiene, infatti, che il termine per riscuotere l’indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiarie ha natura ordinatoria. Tutto questo in base alla legge n. 221 del 1968.

(Antonio Marra, magistrato,  Farma Mese N. 10-2025)

Related posts